sabato 3 maggio 2014

Ecco come sarà il divorzio breve : potrà basterà un anno di separazione e basterà poter contare su di un buon avvocato.


La Commissione Giustizia della Camera ha dato il via libera al testo base riguardante il divorzio breve, con le novità che vanno a modificare l'Art. 3 della legge n. 898/70 sul divorzio. I tempi di approvazione saranno decisamente più brevi (basterà un anno di separazione contro gli attuali tre), e renderanno più semplice l'iter per lo scioglimento del vincolo matrimoniale. E con le ultime proposte del ministro della Giustizia Andrea Orlandoin caso di addio consensuali non sarà più necessario per i coniugi apparire davanti ad un giudice, ma sarà sufficiente un accordo coi rispettivi avvocati. Vediamo le novità previste per il 2014, compresi i "paletti" posti dalla giurisprudenza sui rapporti economicI post-matrimoniali.
                                                                                        BASTA UN ANNO

Introdotta la possibilità di divorziare dopo un solo anno di separazione, anziché dopo 3 anni come previsto dall'attuale legge in materia. Sarà addirittura possibile farlo anche solo dopo soli 9 mesi, purchè sussistano determinate condizioni: assenza di figli minorenni e accordo consensuale. Inoltre, secondo lo schema di Ddl, i nuovi termini decorrono dal deposito della domanda di separazione e non, come accade ora, dalla comparizione dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione. Lo scioglimento della comunione dei beni, inoltre, sarà possibile già dal momento in cui arriva l'autorizzazione da parte del giudice a vivere separatamente.Ma la novità più forte, che renderebbe superflua la comparizione dinanzi al giudice di cui al punto precedente, è quella che vuole introdurre il ministro della Giustizia Andrea Orlando, che ha esposto il proprio programma in commissione Giustizia al Senato (imminente un provvedimento, forse anche un decreto legge). Nello schema di Orlando la coppia che sceglie di dirsi addio in modo consensuale non ha l'obbligo di presentarsi davanti a un giudice, tutto si risolverà con un accordo tra i coniugi assistiti dai rispettivi avvocati. L'Italia intende così rifarsi al modello francese di "procedura di negoziazione assistita da un avvocato". La previsione - spiega Orlando - è che "l'accordo dei coniugi assistiti dagli avvocati superi la necessità dell'intervento giurisdizionale, tranne nei casi di figli minori o portatori di grave handicap". Recentemente la Commissione giustizia della Camera ha approvato un testo bipartisan sul divorzio breve (un anno dalla separazione consensuale contro i tre attualmente previsti per legge), ma il provvedimento di Orlando introduce l'ulteriore novità dell'accordo senza mettere piede in tribunale. Il tutto rienttra in un necessario piano di semplificazione delle procedure: le cause pendenti che ingolfano i tribunali verranno risolte con procedure alternative o trasferite in una sede arbitrale. Vi rientrano le separazioni e i divorzi (ma non il lavoro, la previdenza e l'assistenza).( tratto da "QuiFinanza")

martedì 25 febbraio 2014

In costanza di matrimonio, ex articolo 143 c.c., grava sul coniuge economicamente più forte un vero e proprio obbligo di mantenimento



Corte Appello Napoli, Sezione Famiglia e Persone, n° 471/2011 , pubblicata il 17/02/11



" Il dovere di contribuzione ex articolo 143 c.c. e quello di mantenimento di cui all'articolo 156 c.c. sono omogenei, costituendo anzi il secondo una sorta di continuazione del primo ( pur se le quantificazioni possono non corrispondere , perchè mutano le situazioni di fatto di riferimento)".
Sulla base di questa motivazione , la Corte d'Appello di Napoli, in un caso che ha visto il patrocinio dello studio Renino & Partners Avvocati, ha riconosciuto il diritto della moglie, nel caso coniuge economicamente più debole, a percepire euro 300 mensili per il periodo anteriore al deposito del ricorso per separazione, pure in costanza di separazione di fatto. 

Spese straordinarie per i figli : stop alle incomprensioni ! Da Bergamo un vademecum per evitare la lite.



* A cura dell'Avvocato Chiaralisa Uttieri , del Foro di Napoli.

Prevenire è meglio ! Per disinnescare il conflitto tra genitori in tema di spese straordinarie , il Tribunale di Bergamo ha elaborato questo dettagliato protocollo .

-       L'obbligo di ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall’assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole va determinato secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasposto pubblico; e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze

Superassegno di mantenimento per la figlia del chirurgo estetico

* A cura dell'Avvocato Ciro Renino, Foro di Napoli

Con la decisione numero 21273 del 2013 la Corte di Cassazione , VI Sezione Civile , ha confermato il riconoscimento di un assegno di mantenimento mensile di 1200 euro a favore di una bimba di 4 anni ed a carico del padre, chirurgo estetico di Ancona.
Si pone a debito del genitore anche le spese straordinarie in misura pari all' 80%.


La decisione si fonda sul rilievo che ha la capacità reddituale del padre, nel senso che i bisogni e le esigenze del minore non possono " non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore". 

Processo e diritto di famiglia : ecco le armi a disposizione per combattere i soprusi e le negligenze




Una recente sentenza del Tribunale di Milano, pone in luce tutti i possibili rimedi a disposizione del coniuge o del genitore pregiudicato dall'attività del partner :

a) la prestazione di garanzie a tutela dell'adempimento in tema di assegno di mantenimento (156 c.c.);
b) provvedimenti atipici ( allontanamento) per le condotte aggressive (342-bis c.c.);
c) sanzioni e risarcimento del danno nel caso di violazioni della condotta prevista dalla legge o dal Giudice (709-ter c.p.c.);
d) modifica/revoca dei provvedimenti interinali , cioè adottati in via provvisoria (709, ult. comma, c.p.c.);
e) ingiunzioni di pagamento in ragione delle condizioni di separazione o divorzio, costituenti titolo esecutivo;
f) sequestro dei beni del coniuge allontanatosi (146 c.c.);

Si tratta di un'interessante vademecum che il Tribunale meneghino, con la sentenza del 17 aprile 2013 ( fonte Il Sole 24 Ore ) , pone a fondamento della decisione di non concedere un provvedimento d'urgenza richiesto ex articolo 700 cpc .

In questa materia, ha deciso il Tribunale di Milano, l'urgenza è già adeguatamente tutelata e prevista: non c'è quindi spazio per il provvedimento atipico de quo , caratterizzato da un'operatività residuale.