martedì 25 febbraio 2014

In costanza di matrimonio, ex articolo 143 c.c., grava sul coniuge economicamente più forte un vero e proprio obbligo di mantenimento



Corte Appello Napoli, Sezione Famiglia e Persone, n° 471/2011 , pubblicata il 17/02/11



" Il dovere di contribuzione ex articolo 143 c.c. e quello di mantenimento di cui all'articolo 156 c.c. sono omogenei, costituendo anzi il secondo una sorta di continuazione del primo ( pur se le quantificazioni possono non corrispondere , perchè mutano le situazioni di fatto di riferimento)".
Sulla base di questa motivazione , la Corte d'Appello di Napoli, in un caso che ha visto il patrocinio dello studio Renino & Partners Avvocati, ha riconosciuto il diritto della moglie, nel caso coniuge economicamente più debole, a percepire euro 300 mensili per il periodo anteriore al deposito del ricorso per separazione, pure in costanza di separazione di fatto. 

Spese straordinarie per i figli : stop alle incomprensioni ! Da Bergamo un vademecum per evitare la lite.



* A cura dell'Avvocato Chiaralisa Uttieri , del Foro di Napoli.

Prevenire è meglio ! Per disinnescare il conflitto tra genitori in tema di spese straordinarie , il Tribunale di Bergamo ha elaborato questo dettagliato protocollo .

-       L'obbligo di ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall’assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole va determinato secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasposto pubblico; e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze

Superassegno di mantenimento per la figlia del chirurgo estetico

* A cura dell'Avvocato Ciro Renino, Foro di Napoli

Con la decisione numero 21273 del 2013 la Corte di Cassazione , VI Sezione Civile , ha confermato il riconoscimento di un assegno di mantenimento mensile di 1200 euro a favore di una bimba di 4 anni ed a carico del padre, chirurgo estetico di Ancona.
Si pone a debito del genitore anche le spese straordinarie in misura pari all' 80%.


La decisione si fonda sul rilievo che ha la capacità reddituale del padre, nel senso che i bisogni e le esigenze del minore non possono " non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore". 

Processo e diritto di famiglia : ecco le armi a disposizione per combattere i soprusi e le negligenze




Una recente sentenza del Tribunale di Milano, pone in luce tutti i possibili rimedi a disposizione del coniuge o del genitore pregiudicato dall'attività del partner :

a) la prestazione di garanzie a tutela dell'adempimento in tema di assegno di mantenimento (156 c.c.);
b) provvedimenti atipici ( allontanamento) per le condotte aggressive (342-bis c.c.);
c) sanzioni e risarcimento del danno nel caso di violazioni della condotta prevista dalla legge o dal Giudice (709-ter c.p.c.);
d) modifica/revoca dei provvedimenti interinali , cioè adottati in via provvisoria (709, ult. comma, c.p.c.);
e) ingiunzioni di pagamento in ragione delle condizioni di separazione o divorzio, costituenti titolo esecutivo;
f) sequestro dei beni del coniuge allontanatosi (146 c.c.);

Si tratta di un'interessante vademecum che il Tribunale meneghino, con la sentenza del 17 aprile 2013 ( fonte Il Sole 24 Ore ) , pone a fondamento della decisione di non concedere un provvedimento d'urgenza richiesto ex articolo 700 cpc .

In questa materia, ha deciso il Tribunale di Milano, l'urgenza è già adeguatamente tutelata e prevista: non c'è quindi spazio per il provvedimento atipico de quo , caratterizzato da un'operatività residuale.